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La Camera di Commercio Italiana di Izmir e’ in possesso della certificazione
ISO 9001: 2008.
 
   STATUTO
 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI IZMIR

APPROVATO NELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 7 MARZO 2008 E
NELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL’8 MAGGIO 2008

ARTICOLO 1.
DENOMINAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
“Associazione della Camera di Commercio Italiana di Izmir”

ARTICOLO 2.
SEDE DELL’ASSOCIAZIONE
La sede dell’Associazione è Izmir.

ARTICOLO 3.
FONDATORI DELL’ASSOCIAZIONE

A- SCOGNAMIGLIO Giuseppe
Nazionalità: Italiana
Indirizzo: Cumhuriyet Meydanı Cumhuriyet Apartmanı Kat 3
Incarico: Console d’Italia

B- ALMOZLINO Jozef
Nazionalità: Turca
Indirizzo:10006 sokak no:3 Çiğli/İzmir Atatürk Org.San.
Professione: Commerciante

C- AYSAN Nedim
Nazionalità: Turca
Indirizzo: Organize Sanayi Bölgesi Manisa
Incarico: Direttore Aziendale (Raks Elektronik San. ve Tic. A.S.)

D- AKDURAK Rebii
Nazionalità: Turca
Indirizzo: 1434 sokak No:9/5 Alsancak İZMİR
Professione: Commerciante (Trasporto)

E- BALTAZZİ Alessandro
Nazionalità: Italiana
Indirizzo:1378 sokak 4/1 Kat 1 No:105 Kordon İş Hanı İzmir
Professione: Titolare di Agenzia di Viaggio

F- BİLGİÇ Celalettin
Nazionalità: Turca
Indirizzo:Akdeniz Cad. Reyent İş Hanı 1/303 Pasaport İzmir
Professione: Commerciante

G- FRANCO Vittorio
Nazionalità: Italiana
Indirizzo: Cumhuriyet Meydanı Anıt Apt. 9 A/2 İzmir
Professione: Commerciante

H- MAINETTI Ruggero
Nazionalità: Italiana
Indirizzo:Refik Tulga Cad. No:45 Çamdibi İzmir
Professione: Commerciante

I- POSTACIOGLU Etem
Nazionalità:Turca
Indirizzo: Cumhuriyet Bul. No:123/304 Alsancak İzmir
Professione: Avvocato

İ-PENNETTI Maurizio
Nazionalità: Italiana
Indirizzo:1643 sok. No:124 Bayraklı İzmir
Professione: Industriale

J-AKSADE Asım
Nazionalità: Turca
Indirizzo: Mithat Paşa Cad. 778/16 İzmir
Professione: Industriale

K-SPONZA Mario
Nazionalità: Italiana
Indirizzo:  Gazi Osman Paşa Bul. No:7 B Blok No:27 İzmir
Professione: Orefice

ARTICOLO 4.
SCOPO ED ATTRIBUZIONI DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione ha lo scopo di svolgere attivita’ sociali e culturali per contribuire allo sviluppo delle relazioni economiche - commerciali delle aziende italiane e turche attive in Turchia e in Italia.
L’Associazione realizzerà queste attività in coordinamento con le istituzioni turche ed italiane in Turchia e all’estero.

Per raggiungere lo scopo la Camera si prefigge di:

a) fornire la massima assistenza alle aziende italiane e turche in Italia e in Turchia per la creazione e per lo sviluppo di reciproche relazioni commerciali;

b) raccogliere e rendere note in Italia e in Turchia le disposizioni normative in materia economica, di turismo, finanziaria, doganale, fiscale e sociale vigenti nei due Paesi;

c) valorizzare i viaggi in Italia e in Turchia di commercianti e industriali dei rispettivi Paesi,  dando loro ogni informazione utile al conseguimento delle finalita’ che si propongono;

d) svolgere attività di promozione a favore dei prodotti italiani in Turchia e dei prodotti turchi in Italia in collaborazione con le istituzioni ed organizzazioni turche ed italiane;

e) fare delle pubblicazioni (bollettino periodico ed altre) in Turchia e all’estero contenenti le attività dell’Associazione e le notizie che possano interessare gli ambienti industriali, commerciali e finanziari;

f) realizzare delle attività rivolte a raggiungere lo scopo di fondazione dell’Associazione, come conferenze, esposizioni, seminari, incontri bilaterali e manifestazioni simili.

L’Associazione non potrà, in nessun modo, dedicarsi ad attività politiche e commerciale aventi fine di lucro.
 

ARTICOLO 5.
SOCI E CONDIZIONI PER L’ASSOCIAZIONE

Sono previsti due diversi tipi di soci: effettivi ed onorari. I primi sono residenti in Turchia, i secondi sono residenti all’estero.

Possono associarsi tutte le persone fisiche che godano dei diritti civili e persone giuridiche.

 Per associarsi il candidato deve presentare la domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo compilando l'apposito modulo.
 
 L'associazione è annuale e si intende rinnovata di anno in anno se non viene disdetta con lettera di richiesta dimissione.
 
ARTICOLO 6.
QUOTE SOCIALI

La quota associativa annuale è di 400,00 Nuova Lira Turca. Questa somma può essere aggiornata attraverso la delibera dell’Assemblea.
 
I soci dimessi e radiati hanno l’obbligo di pagare le quote sociali del periodo della loro associazione.

I soci hanno l’obbligo di rispettare lo statuto dell’Associazione. Ogni socio deve tenere una condotta idonea allo scopo dell'Associazione e non deve dare adito a comportamenti che potrebbero creare ostacoli e difficoltà nel raggiungimento allo scopo.
   

ARTICOLO 7.
DIRITTI SOCIALI

Ogni socio ha un voto nell’Assemblea Generale. I soci devono votare di persona.

In caso dell’associazione di persona giuridica, vota il presidente del Consiglio Direttivo o il rappresentante da lui nominato. Con la scadenza del compito di presidenza e di rappresentanza viene nominato una nuova persona da votare a nome di quella giuridica.

I soci onorari non hanno diritto di voto.
        
ARTICOLO 8.
CESSAZIONE DEGLI ASSOCIATI

a) Volontaria: ogni socio comunica per iscritto al Consiglio Direttivo il suo desiderio di dimettersi. I soci sono tenuti a pagare i debiti contratti fino alla data dell’uscita dall’associazione.
 
 b) Il socio che venga a trovarsi in una di queste condizioni è radiato automaticamente:

1. Mancato pagamento della quota malgrado tre richiami;
2. Comportamenti in contrasto con lo statuto dell’Associazione ed attivita’ a danno
    dell’Associazione;
3. Casi previsti dello Statuto e della Legge sulle associazioni;
4. Mancato rispetto alle decisioni prese dagli organi dell’Associazione;
5. Astenersi in continuazione dall’assumere incarichi

ARTICOLO 9.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

1. L’Assemblea Generale
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti
4. Il Segretario Generale

ARTICOLO 10.
ASSEMBLEA GENERALE

L’Assemblea Generale è l’organo più importante dell’Associazione ed è costituita dai soci che hanno diritto di partecipazione secondo lo Statuto.

ARTICOLO 11.
RIUNIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE

a) Assemblea Ordinaria si riunisce una volta ogni due anni nell’ultima settimana di  febbraio.

b) Assemblea Straordinaria si riunisce ove richiesto dal Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Revisori dei Conti oppure su richiesta scritta di un quinto dei soci.

c) Se, su richiesta scritta del Collegio dei Revisori dei Conti o di un quinto dei soci, il Consiglio Direttivo non convoca entro un mese l’Assemblea Generale, uno dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti o uno dei soci richiedenti può rivolgersi al locale pretore che con sentenza stabilirà una commissione di tre soci incaricandoli di convocare l’Assemblea Generale.


ARTICOLO 12.
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE

Il Consiglio Direttivo prepara la lista dei soci che, secondo lo statuto, hanno il diritto di partecipare all’assemblea generale. Ai soci aventi diritto viene comunicato per iscritto o via posta elettronica, con un preavviso minimo di quindici giorni prima della seduta, il giorno, l’ora, il luogo di svolgimento e l’ordine del giorno dell’assemblea. In questo avviso è indicato anche il giorno ed il luogo alternativi se non si ottiene la maggioranza. Tra le due date delle sedute non puo’ intercorrere meno di sette o più di sessanta giorni.

Nel caso l'Assemblea venga rinviata per altri motivi, ne verrà data comunicazione ai soci, seguendo le procedure previste dallo statuto; In questo caso è obbligatoria una nuova convocazione dell'assemblea entro sei mesi dalla prima. L'Assemblea può essere rinviata una sola volta.

Per le altre modalità della convocazione si applicano le disposizioni dell’articolo 14 del Regolamento delle Associazioni.

ARTICOLO 13.
LUOGO DELL’ASSEMBLEA

Le sedute dell’assemblea generale devono essere tenute ad Izmir.


ARTICOLO 14.
NUMERO MINIMO DI PRESENZA RICHIESTO PER L’ASSEMBLEA

L'Assemblea Generale si apre con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto di voto. Nel caso in cui nella prima convocazione venga a mancare la maggioranza, questa non è più richiesta nella seconda convocazione. In ogni caso, il numero delle presenze non deve essere inferiore al doppio del numero complessivo dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. Le decisioni vengono prese con la maggioranza dei soci presenti. Le decisioni riguardanti lo scioglimento dell’Associazione o il cambiamento dello statuto, invece, devono essere prese con il voto dei due terzi dei soci presenti. Se nella prima riunione non viene ottenuta questa maggioranza viene convocata una seconda riunione.       

ARTICOLO 15.
MODALITA’ DELL’ASSEMBLEA

Le sedute dell’assemblea vengono fatte nel luogo, nel giorno e nell’orario indicato nella convocazione. I soci entrano nella riunione firmando la lista di presenza preparata dal Consiglio Direttivo. Ottenuta la maggioranza, questa viene registrata con un verbale.  

L’Assemblea Generale è aperta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Membro del Consiglio Direttivo da lui incaricato. La gestione dell’assemblea viene affidata al presidente eletto dall’assemblea. Le decisioni dell’assemblea vengono prese con i voti della maggioranza assoluta dei soci presenti.  

Le delibere dell'Assemblea dovranno essere raccolte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’assemblea, che deve essere consegnato ai nuovi membri del consiglio direttivo entro sette giorni.

ARTICOLO 16.
ARGOMENTI DA TRATTARE NELL’ASSEMBLEA

Durante le sedute sono trattati gli argomenti inclusi nell’ordine del giorno. Tuttavia, su richiesta scritta di un decimo dei presenti alla seduta, possono essere inseriti nell’ordine del giorno nuovi argomenti di interesse.


ARTICOLO 17.
DOVERI E POTERI DELL’ASSEMBLEA GENERALE

L’Assemblea dei soci:
 
a) elegge gli organi dell’Associazione;
b) discute e delibera sulle aggiunte o modifiche allo Statuto;
c) discute ed approva le relazioni annuali del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
d) discute ed approva il bilancio del Consiglio Direttivo;
e) conferisce al Consiglio Direttivo il potere per l’acquisto, la vendita e la gestione dei
    beni immobili;
f) discute, approva o modifica il bilancio preventivo ed il Programma delle attività
   presentate dal Consiglio Direttivo;
g) concede deleghe per la partecipazione in qualità di socio ad associazioni o istituzioni con sedi all’estero e approva le eventuali dimissioni di queste;
h) decide per lo scioglimento dell’Associazione
i) discute altri temi previsti nello Statuto e nel Regolamento.  
 
ARTICOLO 18.
COSTITUZIONE E COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

A) Costituzione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da nove soci effettivi e cinque soci supplementari eletti dall’Assemblea Generale con votazione segreta. In caso di dimissione di un membro effettivo, l’incarico verra’ dato al membro supplimentare con il maggior punteggio di voto.  

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 7 giorni dopo l’elezione e nomina il Presidente. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione. L’ex consiglio ha il compito di consegnare tutte le documentazioni riguardante l’Associazione al nuovo consiglio eletto.

B) Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

a) rappresenta l’Associazione o delega uno o più dei propri membri come rappresentanti;
b) decide sull’apertura di filiali e conferisce poteri ai fondatori delle filiali;
c) gestisce i conti delle entrate e delle uscite e prepara il bilancio preventivo presentandolo in seguito all’Assemblea generale;
d) comunica entro dieci giorni all’autorità locale più alta le associazioni di cittadinanza non turca.

ARTICOLO 19.
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza dei voti. Il Consiglio Direttivo si raduna ogni mese in seduta ordinaria; in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente Onorario o il Segretario Generale o tre Membri del Consiglio Direttivo ne danno comunicazione scritta – con un preavviso minimo di una settimana -  ai membri del Consiglio Direttivo.

Il Consigliere che non assiste, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo, potrà essere destituito. E’ sufficiente la partecipazione della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo per le delibere.

ARTICOLO 20.
COMPLETAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO CON I MEMBRI SUPPLEMENTARI

Se il numero che compone il Consiglio Direttivo, incluso i membri supplementari chiamati a ricoprire tale incarico, in occasione di cessazione scende al di sotto della metà del numero completo dei suoi membri, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti convoca l’Assemblea Generale. Se non si effettua tale convocazione, il pretore locale, su richiesta di uno dei membri, stabilisce attraverso una sentenza una commissione di tre soci dando loro l’incarico di convocare entro un mese l’assemblea generale.

ARTICOLO 21.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

A) Composizione
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e tre supplementari che vengono eletti dall’Assemblea Generale. I membri effettivi eleggono tra loro un Presidente.
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica due anni e sono rieleggibili.

B) Competenze
Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge il suo compito secondo le modalità previste nell’articolo 9 della Legge numero 5253 sulle Associazioni.

ARTICOLO 22.
SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale viene nominato dal Consiglio Direttivo. Egli deve avere una buona conoscenza della lingua italiana e non può essere socio della Camera ne può dedicarsi ad affari commerciali. Il suo stipendio ed i diritti di pensione sono fissati dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 23.
RESPONSABILITA’ DEL SEGRETARIO GENERALE

Al Segretario Generale sono affidati i seguenti compiti:

a) Indirizzare, coordinare e controllare tutte le attività dell’Associazione, secondo le delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
b) predisporre la convocazione dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, preparando le necessarie documentazioni;
c) curare i rapporti dell’associazione con le amministrazioni pubbliche ed economiche in Turchia e in Italia;
d) curare la parte redazionale degli atti dell’Associazione;
e) garantire l’efficacia in tutti i servizi dell’Associazione;
f) seguire il personale dell’Associazione controllando il lavoro svolto da ogni impiegato e presentare al Consiglio Direttivo proposte relative alle assunzioni, alle sanzioni disciplinari e ai licenziamenti del personale;
g) redigere le pubblicazioni dell’Associazione;
h) creare e sviluppare iniziative e progetti da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo;

Il Segretario Generale partecipa senza diritto di voto a tutte e riunioni degli organi dell’Associazione.

ARTICOLO 24.
REDDITI DELL’ASSOCIAZIONE

a) quote annuali dei soci;
b) redditi provenienti da inserzioni pubblicitarie nelle pubblicazioni dell’Associazione, da attività realizzate e da immobiliari;
c) contributi da parte di enti pubblici o di persone fisiche e giuridiche, italiane e turche.

L’Associazione fa stampare le documentazioni di ricevuta con la delibera del Consiglio Direttivo. I membri che raccoglieranno i redditi vengono denominati con la delibera del Consiglio Direttivo. La Direzione Provinciale delle Associazioni rilascia ai membri delegati i documenti di di avvenuto incarico.
L’Associazione può ricevere dei contributi a condizione di comunicarlo preventivamente all’autorità locale competente. La comunicazione deve essere fatta dopo l’arrivo del contributo alla banca ma prima dell’uso. Si può prendere il contributo dalla banca solo dopo aver consegnato la copia del documento rilasciato dall’autorità locale competente alla banca.

ARTICOLO 25.
IL PRESIDENTE ONORARIO
Il Console d’Italia a Izmir é Presidente Onorario dell’Associazione.

ARTICOLO 26.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

La Camera può sciogliersi nei seguenti due modi:

a) con la delibera dell’Assemblea Generale:  lo scioglimento si può discutere solo con la presenza di due terzi dei soci che hanno diritto di voto. In caso negativo si convocherà una seconda assemblea senza la richiesta del quorum. Il numero dei soci presenti, tuttavia, non può essere inferiore al doppio del numero totale dei membri effettivi del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti. La decisione dello scioglimento si può prendere con la maggioranza di due terzi di questo numero. La procedura di chiusura e’ lasciata all’Assemblea.  

b) con sentenza dell’autorità giudiziaria: la pratica di chiusura dell’Associazione verrà svolta secondo quanto indicato nell’articolo n° 89 del Regolamento delle Associazioni.
Se non e’ stata presa una decisione dall’Assemblea o l’Assemblea non si è potuta riunire o l’Associazione si è sciolta con la sentenza dell’autorità giudiziaria, tutto il patrimonio, immobiliare e non, ed i diritti, vengono trasferiti attraverso la delibera dell’autorita giudiziaria a quell’associazione con fini piu’ simili e con il maggior numero di soci iscritti.


ARTICOLO 27.
MODIFICA DELLO STATUTO

La decisione di modifica dello statuto è di competenza dell’Assemblea Generale e viene discussa qualora la proposta sia regolarmente inserita nell’ordine del giorno o viene inserita su richiesta scritta da un decimo dei presenti. La modifica dello statuto si può discutere solo con la presenza di due terzi dei soci aventi diritto di voto. In caso contrario si convocherà una seconda riunione senza il quorum. Il numero dei soci presenti, tuttavia, non può essere inferiore al doppio del numero totale dei membri effettivi del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. Lo statuto si può modificare con la presenza dei due terzi dei votanti.  .

ARTICOLO 28.
APERTURA DEL FILIALE

L’Associazione può aprire delle filiali e delle rappresentanze ovunque senta la necessità attraverso la delibera dell’Assemblea Generale. Nell’apertura della filiale/rappresentanza, vengono seguite le procedure indicate dalla legge n.5253 delle Associazioni, dalla legge n. 4721 del Codice Civile Turco e dal Regolamento delle Associazioni.

ARTICOLO 29.
MODO DI INDEBITARSI DELL’ASSOCIAZIONE

Per raggiungere lo scopo e per poter realizzare le sue attività, in caso di necessità, l’Associazione può indebitarsi attraverso la delibera del Consiglio Direttivo.
Il debito preso non deve essere tale da non poter essere estinto con i redditi dell’Associazione.

ARTICOLO 30.
VARIE

Nei casi non previsti dal presente Statuto, si applicano le norme della legge n.5253 sulle Associazioni.


 
   
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